Onorevoli Colleghi! - Oggi più che nel passato è vivamente avvertita l'esigenza di provvedere all'assistenza dei soggetti portatori di handicap dopo la morte dei loro genitori. Il desiderio dei genitori di assicurare al figlio tutta l'assistenza di cui necessita dopo la loro morte può essere realizzato attraverso l'istituzione di un patrimonio separato. Il problema non è solo economico, perché spesso riguarda le specifiche condizioni di vita di questi soggetti, il luogo dove devono alloggiare e con chi, le loro particolari abitudini, le singole forme di assistenza da parte di personale esperto e così via.
      L'aspetto economico riguarda il desiderio dei genitori di riservare una parte del loro patrimonio al soddisfacimento delle esigenze del soggetto portatore di handicap: patrimonio spesso modesto, frutto dei non indifferenti sacrifici di una vita, finalizzati proprio a rendere meno precaria e stentata la vita del figlio disabile. Quindi, la destinazione dei frutti del patrimonio per sostenere direttamente ogni costo inerente la vita del soggetto portatore di handicap, l'alienazione di cespiti del patrimonio qualora i frutti si rivelino insufficienti, la riscossione delle pensioni di invalidità o reversibilità di cui i soggetti siano titolari. Non solo. Molte famiglie hanno altri figli, oltre al figlio portatore di handicap, e hanno, quindi, interesse a soddisfare le esigenze del figlio più debole e, alla sua morte, attribuire quegli stessi beni ad altri figli.
      Il provvedimento in esame, nella prospettiva di fornire risposta ad una sentita

 

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esigenza sociale, introduce nell'ordinamento una ulteriore speciale ipotesi di separazione del patrimonio.
      L'innovazione, di notevole rilievo, prevede che un soggetto possa istituire un patrimonio separato, vincolato allo scopo di favorire l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero di favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti.
      Manca nel nostro ordinamento la previsione di istituti e di un'apposita disciplina civilistica e fiscale per la costituzione, ai fini del perseguimento degli obiettivi richiamati, di una massa patrimoniale separata rispetto al patrimonio generale del disponente, gestita secondo criteri e regole atti ad assicurare la corretta ed effettiva destinazione del patrimonio al conseguimento dello scopo.
      Alla luce di queste considerazioni, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede la possibilità di istituire un patrimonio separato, vincolato allo scopo di favorire l'autosufficienza economica dei soggetti portatori di handicap grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero di favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti.
      Il patrimonio costituisce una massa distinta rispetto al patrimonio del disponente, il soggetto che destina i beni per le finalità indicate, e del gestore, il soggetto investito della amministrazione dei medesimi beni.
      In tale modo si assicura la separazione patrimoniale necessaria ai fini della effettiva ed esclusiva utilizzazione dei beni in esso ricompresi e delle utilità da esso traibili nell'interesse del beneficiario.
      Possono essere nominati gestori: l'amministratore di sostegno, le fondazioni e le associazioni di promozione sociale.
      L'articolo 2 definisce i requisiti di forma e di contenuto dell'atto istitutivo del patrimonio destinato. I requisiti tengono conto, per un verso, della peculiarità del regime giuridico e fiscale del patrimonio e, per altro verso, dell'esigenza di assicurare la corretta gestione del patrimonio stesso.
      Sotto il primo profilo, si stabilisce che l'atto istitutivo deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.
      Sotto il secondo profilo, si prevede che l'atto istitutivo deve:

          a) imporre al gestore l'obbligo di destinare ogni reddito del patrimonio destinato alla cura, al mantenimento, all'istruzione e al sostegno di uno o più soggetti portatori di gravi handicap o di discendenti;

          b) consentire al gestore di alienare i beni oggetto della destinazione ove l'alienazione sia dal medesimo ritenuta necessaria per le finalità per le quali il patrimonio è stato istituito. Tale previsione risponde all'obiettivo di assicurare un certo grado di flessibilità nella gestione del patrimonio destinato;

          c) contenere, ove il disponente non rivesta la qualità di gestore, l'indicazione di uno o più soggetti supervisori, con il diritto di agire per ottenere l'adempimento delle obbligazioni a carico del gestore. La disposizione intende apprestare, soprattutto nei casi in cui la costituzione del patrimonio destinato sia avvenuta mortis causa, un adeguato strumento di controllo sulla gestione del patrimonio.

      Per quanto attiene alla durata dei patrimoni destinati, quelli istituiti in favore dei soggetti portatori di handicap gravi hanno durata corrispondente alla vita del beneficiario. Si rimette all'atto costitutivo di stabilire, alla morte degli stessi beneficiari, la restituzione al disponente, ovvero ai suoi eredi, dei beni originari o di quelli esistenti a tale momento, ovvero l'attribuzione di detti beni a un destinatario finale indicato dal disponente.
      Nel caso dei patrimoni in favore dei discendenti, l'atto costitutivo deve fissare un termine di durata non superiore a venticinque anni e indicare il destinatario finale, eventualmente diverso dal beneficiario.

 

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      L'articolo 3 disciplina puntualmente i compiti del gestore, stabilendo che esso deve:

          a) comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia e con correttezza;

          b) assicurare una sana amministrazione dei beni oggetto di destinazione;

          c) adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

      Analogamente a quanto previsto dal codice civile per il tutore, si è ritenuto, inoltre, di stabilire l'obbligo del gestore, se diverso dal disponente, di presentare un rendiconto annuale al supervisore.
      L'attività del gestore si intende prestata a titolo gratuito salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. Al fine di evitare comportamenti elusivi, si precisa, tuttavia, che, ove il gestore sia il disponente, l'attività deve essere sempre prestata a titolo gratuito.
      L'articolo 4 contiene alcune disposizioni di carattere processuale. In particolare, si prevede che il disponente, i beneficiari e chiunque vi abbia interesse possano adire il tribunale per chiedere la revoca del gestore, in caso di inadempimento dei doveri previsti dagli articoli 2 e 3. In tale caso, il tribunale nomina, sentito il disponente, un nuovo gestore.
      Gli articoli 5 e 6 concernono il regime fiscale dei patrimoni destinati. Si è ritenuto, peraltro, opportuno precisare, all'articolo 1, comma 2, al fine di garantire la coerenza e la sistematicità dell'ordinamento, che le disposizioni di natura tributaria contenute nella legge entrino in vigore a decorrere dalla data del 1o gennaio 2007.
      L'articolo 5, in particolare, prevede l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale sugli atti negoziali relativi ai beni del patrimonio destinato.
      L'articolo 6 disciplina il trattamento dei patrimoni separati ai fini delle imposte sui redditi.
      In primo luogo, si assoggettano i redditi prodotti dai patrimoni destinati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'applicazione, ove previste dalla normativa vigente, delle imposte sostitutive.
      In secondo luogo, si prevede la possibilità a chi accende un'assicurazione sulla vita, il cui destinatario è la persona disabile, di detrarre completamente l'importo dei premi.
      Si stabilisce, inoltre, che l'attribuzione di beni relativi all'impresa, di aziende e di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa ai patrimoni destinati non costituisce realizzo di plusvalenze o di minusvalenze, qualora il patrimonio:

          a) abbia quale scopo esclusivo il sostegno ai soggetti portatori di gravi handicap, ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti;

          b) l'atto istitutivo preveda la restituzione di tali beni o di quelli esistenti al termine della destinazione.

      L'articolo 7, infine, concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

 

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